Conseguono l'idoneita' a rivestire il grado di sottobrigadiere i militari di truppa che abbiano frequentato con esito favorevole apposito corso di istruzione presso la Scuola sottufficiali della Guardia di finanza, al quale siano stati ammessi in seguito a concorso per esami. L'idoneita' a rivestire il grado di sottobrigadiere e' dichiarata da una commissione di ufficiali del Corpo, nominata dal comandante generale e presieduta da un colonnello, la quale procede secondo le modalita' stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art10 · fonte del testo