I posti di organico vacanti nel grado di sottobrigadiere sono annualmente coperti con le promozioni dei militari di truppa dichiarati idonei al termine del corso d'istruzione presso la Scuola sottufficiali, a norma dei successivi articoli 10, 11 e 12 e con quelle degli appuntati idonei all'avanzamento ai sensi del successivo articolo 13, nella rispettiva proporzione di diciannove ad uno e con precedenza delle prime. In difetto di militari di truppa promovibili a norma degli articoli 10, 11 e 12, gli appuntati idonei ai sensi dell'art. 13 sono promossi limitatamente ai posti loro spettanti in applicazione del precedente comma. In mancanza di appuntati promovibili le vacanze relative sono devolute alle promozioni dei militari di truppa che abbiano frequentato il corso d'istruzione presso la Scuola sottufficiali.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art9 · fonte del testo