Possono partecipare per non piu' di quattro volto al concorso per l'ammissione al corso d'istruzione, presso la Scuola sottufficiali, i militari di truppa che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno due anni di servizio effettivo nella Guardia di finanza ovvero almeno un anno se in possesso della licenza di scuola media inferiore e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dal regolamento.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art11 · fonte del testo