I sottufficiali ed i militari di truppa iscritti nei quadri di avanzamento previsti dalla presente legge, i quali al termine dell'anno cui i quadri si riferiscono non siano stati promossi per mancanza di posti vacanti, sono riportati d'ufficio nei quadri dell'anno successivo, in concorrenza, secondo l'anzianita' di grado o di servizio, con quelli che nell'anno medesimo siano stati giudicati idonei.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art23 · fonte del testo