Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si applicano, su domanda degli interessati da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli ufficiali che siano stati colpiti dai limiti di eta'. Gli ufficiali che abbiano titolo alla promozione saranno giudicati per il servizio permanente, rimanendo in ausiliaria. I giudizi di avanzamento di minor grado di quello della Commissione centrale di avanzamento, di cui all'art. 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1371, saranno espressi dalle autorita' giudicatrici dalle quali l'ufficiale dipendeva all'atto del collocamento in ausiliaria, ovvero, quando cio' non risultasse possibile, da quelle che saranno determinate dal Ministro per le finanze. Le procedure di avanzamento non saranno rinnovate nei confronti di quegli ufficiali che, essendo stati dichiarati prescelti, sono stati raggiunti dal limite di eta' del grado di capitano prima di entrate in turno di promozione. Il presente articolo non si applica agli ufficiali che siano stati dichiarati non prescelti per l'avanzamento a grado di maggiore.

Testo vigente dal 16 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-29;531~art7 · fonte del testo