I marescialli capi ed i brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' od a quello a scelta sono iscritti, in ordine di anzianita', in distinti quadri di avanzamento annuali. Le promozioni sono conferite, in ciascun anno, alternativamente agli iscritti nei due quadri, con precedenza degli idonei all'avanzamento ad anzianita' e nelle proporzioni fissate dagli articoli precedenti. In mancanza di promovibili a scelta, i posti vacanti sono tutti devoluti, in ciascun anno, agli iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianita'.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art3 · fonte del testo