Il grado di maresciallo capo e' conferito ad anzianita', al compimento di due anni di permanenza nel grado, ai marescialli ordinari giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento.
Testo vigente dal 8 febbraio 1952
Il grado di maresciallo capo e' conferito ad anzianita', al compimento di due anni di permanenza nel grado, ai marescialli ordinari giudicati idonei ed iscritti in apposito quadro di avanzamento.
Testo vigente dal 8 febbraio 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art7 · fonte del testo