Agli esami per l'avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario sono, rispettivamente, ammessi a domanda, per non piu' di due volte, i marescialli capi ed i brigadieri compresi nel primo terzo del ruolo del proprio grado al 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'avanzamento, che ne siano stati giudicati meritevoli dalle autorita' indicate dal regolamento.

Testo vigente dal 8 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art4 · fonte del testo