((I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta per esami. La promozione a maresciallo maggiore e' conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianita' che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado)).

Testo vigente dal 29 dicembre 1970

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1952 al 29 dicembre 1970. 5 parole tolte, 2 parole aggiunte.

I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianita' tolto: mediante appositi esperimenti e non aggiunto: e per un terzo a scelta per esami. La promozione a maresciallo maggiore e' conferita, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art1 · fonte del testo