Conseguono l'idoneita' negli esami per l'avanzamento a scelta ai rispettivi gradi superiori i marescialli capi ed i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta il punteggio minimo di dodici ventesimi, siano stati pertanto ammessi a sostenere le prove orali ed abbiano conseguito almeno quattordici ventesimi come media del punteggio della prova scritta e di quello medio delle prove orali, in ciascuna delle quali non dovranno pero' aver riportato un punto inferiore a dieci ventesimi. Conseguono l'idoneita' esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore i marescialli capi che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova, orale il punteggio minimo di dieci ventesimi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1970, N. 963)).

Testo vigente dal 29 dicembre 1970

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1952 al 29 dicembre 1970. 38 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… riportato nella prova scritta e nella prova, orale il punteggio minimo di dieci ventesimi. tolto: Sono esentati dagli esperimenti i marescialli capi che abbiano partecipato agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 1970, N. 963.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art6 · fonte del testo