Art. 6 — Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza
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A partire dal 1 gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale. Il restante 20 per cento dei posti disponibili verra' coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalita' di cui al successivo articolo 8. I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalita' e la stessa valutazione conclusiva di cui all'articolo 3. La nomina a dirigente decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente articolo 1.
Testo in vigore dal 16 luglio 1984 al 21 febbraio 1993
