Norme di accesso alla dirigenza statale

Art. 9 — Abrogazione di norme in contrasto

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A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, tranne quelle espressamente richiamate, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e tutte le norme di carattere particolare che disciplinano in modo difforme dalla presente legge l'accesso alla qualifica di primo dirigente per talune Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Sono fatte salve le modalita' previste espressamente dagli articoli 28 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

Testo in vigore dal 16 luglio 1984 al 21 febbraio 1993

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urn:nir:stato:legge:1984-07-10;301~art9 · fonte su Normattiva