Art. 4 — Procedure semplificate
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Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalita' di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 1 agosto 2000 al 4 ottobre 2024
