Art. 1 — Direzione centrale per i servizi antidroga
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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga. Il servizio centrale antidroga, istituito dall'articolo 35, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresi' il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1991 al 24 dicembre 1996
