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Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un terzo dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare. Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, e' consentito indicare nel bando o avviso di gara ovvero, quando si ricorra a trattativa privata, nel capitolato speciale di appalto, parti dell'opera scorporabili, la cui esecuzione puo' essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte nell'albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilita' solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilita' e' limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita' solidale dell'impresa capogruppo.

Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 15 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art21 · fonte su Normattiva