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In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilita' di presentare varianti al progetto non si puo' respingere un'offerta di impresa italiana o straniera per il solo motivo che sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quelli usuali, purche' l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'oneri, che ad essa siano unite tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e che l'offerente fornisca qualunque chiarimento supplementare richiesto dal soggetto appaltante.

Testo in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art8 · fonte del testo