Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1977
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1977 al 1 luglio 2006. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilita' di presentare varianti al progetto non si puo' respingere un'offerta di impresa italiana o straniera per il solo motivo che sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quelli usuali, purche' l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'oneri, che ad essa siano unite tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e che l'offerente fornisca qualunque chiarimento supplementare richiesto dal soggetto appaltante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-08-08;584~art8 · fonte del testo