Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976

Art. 8 — Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto-concorso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 aprile 1981 al 16 aprile 1983. Leggi il testo vigente →

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 non puo' essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione del bando di gara, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4. Sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 6, lettera d), fornite con le domande di partecipazione, l'amministrazione procede alla scelta dei candidati tra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 12 e 13 e che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 10, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte. La lettera di invito, corredata del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, deve contenere:

  • a)le indicazioni di cui all'articolo 5, lettere f), g), h), i), l) ed o);
  • b)il riferimento al bando di gara di cui all'articolo 6;
  • c)i documenti da presentare eventualmente sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dai candidati ai sensi dell'articolo 6, lettera d), sia a complemento delle informazioni di cui allo stesso articolo nonche' a quelle relative ai requisiti previsti dai successivi articoli 12 e 13;
  • d)i criteri di aggiudicazione della gara se non figurano nel bando di gara. Il termine di ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al quarto comma deve essere adeguatamente prolungato. Nei casi di urgenza i termini indicati nei precedenti commi primo, quarto e quinto, possono essere rispettivamente ridotti a 12, 10 e 4 giorni. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerta possono effettuarsi per lettera, telegramma, telescrivente o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto o per telefono, devono essere confermate per lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e contenere l'indicazione di cui alla lettera c) del precedente articolo 6. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato o sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito e' avvenuto.

Testo in vigore dal 3 aprile 1981 al 16 aprile 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art8 · fonte su Normattiva