Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo verra' applicata la detrazione del 3 per cento quale rimborso a favore dello Stato di spese effettuate o da effettuarsi per diritti, commissioni, o per altri adempimenti e saranno altresi' scomputati gli eventuali acconti od anticipazioni corrisposti agli interessati da organi italiani nel territorio nazionale.
Testo vigente dal 31 gennaio 1951
