Nelle liquidazioni degli importi, di cui all'ultimo comma del precedente articolo verra' applicata la detrazione del 3 per cento quale rimborso a favore dello Stato di spese effettuate o da effettuarsi per diritti, commissioni, o per altri adempimenti e saranno altresi' scomputati gli eventuali acconti od anticipazioni corrisposti agli interessati da organi italiani nel territorio nazionale.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-29;21~art9 · fonte del testo