I pagamenti sono effettuati in Italia, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni valutarie, nel controvalore in lire italiane, al cambio fisso di lire italiane 1850 per ogni lira egiziana dovuta. Nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il pagamento del loro credito sequestrato nella misura stabilita dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 880, si procedera' al conguaglio tra l'importo riscosso e quello dovuto ai sensi della presente legge.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-01-29;21~art10 · fonte del testo