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Rispondono ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CEE, le societa' costituite in Italia e aventi nel territorio dello Stato la sede principale, che utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea e che inoltre:
- a)siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da persone fisiche di cittadinanza italiana;
- b)ovvero, se costituite sotto forma di societa' in nome collettivo o di societa' in accomandita, abbiano la maggioranza dei soci, compresi gli accomandanti e accomandatari, di cittadinanza italiana e residenti nello Stato. Rispondono inoltre ai requisiti di compagnia nazionale di navigazione marittima, ai sensi della convenzione e del regolamento CEE, le imprese individuali che hanno la sede principale nello Stato e i cui titolari sono cittadini italiani e risiedono nello Stato, sempreche' utilizzino abitualmente e prevalentemente navi di bandiera nazionale per l'esercizio di servizi internazionali di linea. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del trattato istitutivo della Comunita' economica europea hanno indentico trattamento delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane, purche' rispondano ai requisiti di nazionalita' di uno degli Stati membri ed il loro effettivo controllo appartenga a persone fisiche domiciliate negli, o con cittadinanza degli, Stati della Comunita' economica europea.
Testo in vigore dal 17 luglio 1991 al 4 febbraio 2001
