Provvedimento abrogato dalla l. 13 giugno 2025, n. 89.
Abrogato dal 25 giugno 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 13 giugno 2025, n. 89.
Abrogato dal 25 giugno 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1983 al 25 giugno 2025. 190 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le persone fisiche e giuridiche italiane possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto, ai sensi dell'articolo VIII, n. 1, della convenzione, il risarcimento da parte dello Stato di lancio dei danni da esse subiti. Lo Stato italiano, qualora non abbia formulato la richiesta di cui all'articolo VIII, n. 1, della convenzione, ha l'obbligo di risarcire le persone contemplate al primo comma dei danni subiti, sempre che lo Stato sul cui territorio si sono verificati i danni o quello nel quale le predette persone hanno la residenza o la sede non abbiano chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni stessi da parte dello Stato di lancio ai sensi rispettivamente del n. 2 e del n. 3 dell'articolo VIII della convenzione. Le persone fisiche e giuridiche straniere possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 quando e nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio ai sensi del n. 2 o del n. 3 dell'articolo VIII della convenzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-01-25;23~art2 · fonte del testo