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Le persone fisiche e giuridiche italiane possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto, ai sensi dell'articolo VIII, n. 1, della convenzione, il risarcimento da parte dello Stato di lancio dei danni da esse subiti. Lo Stato italiano, qualora non abbia formulato la richiesta di cui all'articolo VIII, n. 1, della convenzione, ha l'obbligo di risarcire le persone contemplate al primo comma dei danni subiti, sempre che lo Stato sul cui territorio si sono verificati i danni o quello nel quale le predette persone hanno la residenza o la sede non abbiano chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni stessi da parte dello Stato di lancio ai sensi rispettivamente del n. 2 e del n. 3 dell'articolo VIII della convenzione. Le persone fisiche e giuridiche straniere possono ottenere dallo Stato italiano il risarcimento dei danni indicati nell'articolo 1 quando e nella misura in cui lo Stato italiano ha chiesto e ottenuto il risarcimento dei danni predetti da parte dello Stato di lancio ai sensi del n. 2 o del n. 3 dell'articolo VIII della convenzione.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1983 al 25 giugno 2025
