Provvedimento abrogato dalla l. 13 giugno 2025, n. 89.
Abrogato dal 25 giugno 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 13 giugno 2025, n. 89.
Abrogato dal 25 giugno 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1983 al 25 giugno 2025. 73 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La responsabilita' dello Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell'articolo 1 ha natura obiettiva e non ammette prova liberatoria. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2, secondo comma, e dall'articolo 3 la misura del risarcimento e' stabilita a norma degli articoli 2056, 1223 e 1226 del codice civile e il danneggiato puo' chiedere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 GIUGNO 2025, N. 89
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-01-25;23~art5 · fonte del testo