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Lo Stato italiano ha l'obbligo di risarcire alle persone fisiche e giuridiche italiane i danni indicati nell'articolo 1 anche quando abbia formulato la richiesta prevista dall'articolo VIII, n. 1, della convenzione ma la stessa sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1983 al 25 giugno 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;23~art3 · fonte del testo