Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1983 al 25 giugno 2025. Leggi il testo vigente →
Lo Stato italiano ha l'obbligo di risarcire alle persone fisiche e giuridiche italiane i danni indicati nell'articolo 1 anche quando abbia formulato la richiesta prevista dall'articolo VIII, n. 1, della convenzione ma la stessa sia rimasta per qualsiasi ragione insoddisfatta.
Testo in vigore dal 5 febbraio 1983 al 25 giugno 2025
