Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 febbraio 1983 al 25 giugno 2025. Leggi il testo vigente →

Le persone di cui all'articolo 2 possono presentare una richiesta di risarcimento dei danni allo Stato italiano nel termine di cinque anni dalla data in cui tali danni si sono verificati o da quella in cui gli effetti di tali danni si sono completati.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1983 al 25 giugno 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;23~art4 · fonte del testo