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La responsabilita' dello Stato italiano nei confronti delle persone contemplate dagli articoli 2 e 3 per i danni indicati nell'articolo 1 ha natura obiettiva e non ammette prova liberatoria. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2, secondo comma, e dall'articolo 3 la misura del risarcimento e' stabilita a norma degli articoli 2056, 1223 e 1226 del codice civile e il danneggiato puo' chiedere il risarcimento in forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1983 al 25 giugno 2025

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;23~art5 · fonte del testo