Art. 123

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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonche' dagli articoli 449 comma 1 e 566 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessita' o di urgenza, il giudice puo' disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a se'.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art123 · fonte su Normattiva