Art. 123
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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonche' dagli articoli 449 comma 1 e 566 del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessita' o di urgenza, il giudice puo' disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a se'.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva