Art. 123

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 2000 al 21 febbraio 2012. Leggi il testo vigente →

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonche' dagli articoli 449 comma 1 e ((558)) del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessita' o di urgenza, il giudice puo' disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a se'.

Testo vigente dal 2 gennaio 2000 al 21 febbraio 2012 · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art123 · fonte su Normattiva