Art. 123
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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonche' dagli articoli 449 comma 1 e ((558)) del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato e' custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessita' o di urgenza, il giudice puo' disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a se'.
Testo vigente dal 2 gennaio 2000 al 21 febbraio 2012 · versione 30 su Normattiva