Art. 135

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1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena, nel giudizio puo' ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta e' accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art135 · fonte su Normattiva