Art. 154 — Redazione non immediata dei motivi della sentenza
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1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio. 2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne da' lettura al collegio, che puo' designare un altro estensore. 3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, e' consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale. 4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 21 gennaio 2001 · versione 0 su Normattiva