Art. 160Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale

1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 e' proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)).

Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art160 · fonte su Normattiva