Art. 160 — Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale
1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 e' proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)).
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva