Art. 160 — Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale
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1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 e' proposta al pretore dirigente rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza e' effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal pretore dirigente.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva