Art. 161Deposito degli atti per il giudizio abbreviato

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1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell'articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, e' contenuto l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facolta' per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art161 · fonte su Normattiva