Art. 161 — Deposito degli atti per il giudizio abbreviato
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →
1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell'articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, e' contenuto l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facolta' per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva