Art. 163 — Presentazione dell'arrestato per la convalida
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1. Nel caso previsto dall'articolo 566 comma 1, la presentazione dell'arrestato al ((giudice)) per la convalida e il contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della Repubblica ((...)) con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.
Testo vigente dal 21 marzo 1998 al 2 gennaio 2000 · versione 26 su Normattiva