Art. 163Presentazione dell'arrestato per la convalida

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1989 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

1. Nel caso previsto dall'articolo 566 comma 1, la presentazione dell'arrestato al pretore per la convalida e il contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della Repubblica presso la pretura con l'atto mediante il quale formula l'imputazione. 2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 21 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art163 · fonte su Normattiva