Art. 233 — Giudizio direttissimo
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1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice. 2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 14 febbraio 1991 · versione 0 su Normattiva