Art. 238
(Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise) 1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri e' individuato il giudice per le indagini preliminari. ((E' fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3- bis e 328 comma 1- bis del codice.)) 2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento. 3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951 n. 1324.
Testo vigente dal 22 novembre 1991, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva