Art. 250

(Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie) 1. Successivamente alla data di entrata in vigore del codice puo' procedersi al fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal codice. I mandati di cattura e gli ordini e i mandati di arresto possono essere emessi solo se ricorrono i presupposti indicati negli articoli 273, 274 e 280 del codice. 2. I provvedimenti sulla liberta' personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricorrono i presupposti indicati nell'ultima parte del comma 1 ovvero, quando sono stati disposti con il provvedimento di convalida dell'arresto o di conferma della convalida, se sono relativi a reati per i quali il codice non consente l'arresto in flagranza. 3. Quando i provvedimenti indicati nel comma 2 sono stati emessi esclusivamente al fine di evitare il pericolo per l'acquisizione della prova, il termine previsto dall'articolo 292 lettera d) del codice e' fissato su richiesta di parte ovvero di ufficio se il provvedimento non e' stato ancora eseguito. Competente a fissare il suddetto termine e' il giudice che procede o, nel corso dell'istruzione sommaria, il giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero o del pretore. 4. Alla data di entrata in vigore del codice cessa l'esecuzione delle pene accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato nel comma 3 puo' disporre in sostituzione di esse, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure interdittive previste nel capo III del titolo I del libro IV del codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art250 · fonte su Normattiva