Art. 80Esecuzione di perquisizioni locali

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1. Quando la copia del decreto di perquisizione locale e' consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell'articolo 157 comma 6 del codice. 2. Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione e' depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorita' giudiziaria che procede, e di tale deposito e' affisso un avviso alla porta del luogo dove e' stata eseguita la perquisizione.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art80 · fonte su Normattiva