Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' sostituito dal seguente: "L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo".

Testo vigente dal 28 novembre 1977

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 380/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Il decreto pretorile di repressione della condotta antisindacale è atto emanato nell'ambito di un procedimento che, sebbene sommario, si svolge nel contraddittorio dei soggetti interessati: non è quindi irrazionale - in quanto diretta alla tutela dei lavoratori organizzati in sindacato, parte ritenuta meritevole di una più intensa protezione anche sul piano processuale - la scelta legislativa di escludere la revoca di tale decreto fino alla sentenza con cui il pretore, in funzione di giudice del lavoro, definisce il giudizio di opposizione avverso il decreto stesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma secondo, L. 20 maggio 1970, n. 300, nel testo novellato dall'art. 2, L. 8 novembre 1977, n. 847, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 28 statuto dei lavoratori · Art. 2 Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973 n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-11-08;847~art2 · fonte del testo