Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' sostituito dal seguente: "L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo".
Testo vigente dal 28 novembre 1977
