Per la ferrovia Trento-Male' sono applicabili le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, limitatamente al materiale rotabile ed all'esercizio, con esclusione, ai sensi dell'articolo 28 della legge 24 luglio 1959, n. 622, di qualsiasi forma di ulteriori contributi per il potenziamento degli impianti fissi.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-06;14~art1 · fonte del testo