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I concorsi per l'assegnazione dell'aliquota, riservata ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, degli alloggi costruiti dagli istituti autonomi per le case popolari, dall'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'istituto per le case per gli impiegati dello Stato, sono indetti dalla prefettura della provincia in cui gli alloggi sono costruiti. Ai fini del bando di concorso gli enti costruttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno ed al Ministero dei lavori pubblici, la localita', il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi, compresi nell'aliquota riservata, da mettere a concorso, nonche' la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento. Il bando e' pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della scadenza, presso tutte le prefetture, tutti i centri di raccolta e tutti i comuni capoluoghi di provincia; esso e' comunicato altresi', agli organi ed enti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed istruite dalla prefettura che ha indetto il concorso, sono sottoposte alla commissione provinciale di cui al successivo articolo 3. Per la partecipazione ai concorsi disciplinati nel presente articolo si prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel comune dove sorgono le costruzioni. Nella formazione della graduatoria per la assegnazione di tali alloggi e' data precedenza assoluta ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno. Gli alloggi che dovessero risultare non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi cessano di far parte dell'aliquota riservata di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, e sono restituiti alla disponibilita' degli enti costruttori per l'assegnazione in conformita' alle disposizioni che ne disciplinano le rispettive attivita'.
Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
