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Ai fini dell'assegnazione degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati fanno parte della commissione provinciale istituita con l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in luogo dei componenti indicati alle lettere g) ed h) dell'articolo medesimo, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle categorie dei profughi e rimpatriati, designati dal prefetto della provincia, sentite le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute. I componenti supplenti partecipano alle adunanze in caso di assenza o impedimento degli effettivi. Nelle province in cui gli alloggi vengono costruiti ed in cui esiste un centro di raccolta dei profughi, uno dei suddetti componenti effettivi e' il direttore del centro, Per le attivita' inerenti alla sistemazione alloggiativa dei suddetti profughi e rimpatriati fanno parte della commissione regionale istituita con l'articolo 19 del citato decreto, in luogo dei componenti indicati al numero 6 dell'articolo 20 del medesimo, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di regione.

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;389~art3 · fonte del testo