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Fermo il criterio di precedenza assoluta di cui all'articolo 2, penultimo comma, la commissione provinciale provvede alla formazione delle graduatorie mediante l'attribuzione dei punteggi sottoindicati:

  • 1)per i profughi e connazionali rimpatriati ricoverati nei centri di raccolta:
  • a)con riferimento alla composizione del nucleo familiare: fino a tre unita', punti 1; da quattro a cinque unita', punti 2; da sei a sette unita', punti 3, da otto unita' ed oltre, punti 4;
  • b)con riferimento al periodo di permanenza nei centri di raccolta: fino ad un anno, punti 1; da uno a tre anni, punti 2; da tre a cinque anni, punti 3; da cinque anni in poi, punti 4;
  • c)con riferimento al tipo dell'assistenza goduta: solo alloggio, punti 1; sussidio o vitto confezionato ed alloggio, punti 5;
  • 2)per i profughi ed i rimpatriati non ricoverati nei centri di raccolta vale il punteggio stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Testo in vigore dal 16 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;389~art4 · fonte del testo