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Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana e' rinviato rispetto al termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1990, n. 5. Le elezioni dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione di nuovi comitati.

Testo in vigore dal 7 luglio 1990 al 26 luglio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1990-07-05;172~art16 · fonte su Normattiva