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Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana e' rinviato rispetto al termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1990, n. 5. Le elezioni dovranno avere luogo entro il mese di giugno 1991. I componenti dei comitati dell'emigrazione italiana restano in carica fino all'entrata in funzione di nuovi comitati.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 25 maggio 1996, n. 288, convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1996, n. 391
1Il D.L. 25 maggio 1996, n. 288, convertito con modificazioni dalla L. 25 luglio 1996, n. 391 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi degli articoli 9 e 16 della legge 5 luglio 1990, n. 172, e dovranno tenersi nel mese di marzo 1997."
Testo in vigore dal 26 luglio 1996 al 11 novembre 2003
