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La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, puo' concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costituzione di societa' finanziarie operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, e assumere partecipazione in societa' della stessa natura gia' costituite col concorso di Enti pubblici.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 30 giugno 1965
