Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1962 al 30 giugno 1965. Leggi il testo vigente →

La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, puo' concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costituzione di societa' finanziarie operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, e assumere partecipazione in societa' della stessa natura gia' costituite col concorso di Enti pubblici.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 30 giugno 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art15 · fonte su Normattiva