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La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Comitato dei Ministri, puo' concorrere, con Enti pubblici e privati, alla costituzione di societa' finanziarie operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, ed aventi per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nei territori medesimi, e assumere partecipazione in societa' della stessa natura gia' costituite col concorso di Enti pubblici. ((La Cassa puo' essere, altresi', autorizzata, sulla base delle direttive fissate dal piano di coordinamento, a concorrere finanziariamente mediante anticipazioni di capitale all'attuazione degli interventi di cui al comma precedente)).

Testo in vigore dal 30 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-29;1462~art15 · fonte su Normattiva