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Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituito dai seguenti "Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto disposto dai seguenti commi. Su richiesta del Consorzio il prefetto ordina la pubblicazione dell'elenco dei beni da espropriare predisposto dallo stesso Consorzio, in cui e' indicato il prezzo offerto per ciascun bene. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione il prefetto ordina il pagamento o il deposito della somma offerta nei termini di cui al comma successivo e pronuncia l'espropriazione. L'indennita' di espropriazione, in caso di accordo fra le parti dev'essere pagata e, in caso di contestazione dev'essere depositata nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di rilascio o di consegna del bene. L'espropriante, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio o di consegna e quella del pagamento o del deposito della indennita' e' tenuto a corrispondere gli interessi legali sulle somme dovute. Per i primi dieci anni dalla approvazione dello statuto del Consorzio ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 luglio 1939, n. 555, l'indennita' di espropriazione sara' determinata sul valore che i beni avevano due anni prima della data di approvazione dello statuto del Consorzio".
Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 14 agosto 1964
